REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Data:
14 Ottobre 2020

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

COMUNE  DI  OSIMO
PROVINCIA  DI  ANCONA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

    Adottato dal Consiglio Comunale con  Delibera. n.4 del  09/01/2002;

Modificato  e  integrato  con: Delibera  C.C. n. 135  del  29/11/2004;

Delibera C.C. n. 173  del 19/10/2005;

Delibera C.C. n. 3  del 25/01/2012.

 

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA’

ART.  1

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio Comunale facente parte della zona rurale.

ART.  2 

OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne, nonché la tutela dei beni e delle proprietà pubbliche.

ART.  3

ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia Rurale è svolto dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

ART.  4

ORDINANZE DEL SINDACO

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l’adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l’intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

PASCOLO – CACCIA – PESCA

ART.  5

PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti e pericolo al traffico veicolare.

ART.  6 

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme eventualmente dovute per legge. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre il preventivo consenso del proprietario.

ART.  7

SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di Legge.

ART.  8

ATTRAVERSAMENTO  DI  ABITATO  CON  MANDRIA DI  BESTIAME DI QUALSIVOGLIA  SPECIE

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell’abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o delle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. La transitabilità delle vie e piazze pubbliche da parte di bestiame tenuto al pascolo è consentita nelle sole ore diurne esclusivamente se non vi sono percorsi alternativi.

ART.  9

PASCOLO IN ORE NOTTURNE

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

ART. 10

ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA 

L’esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall’Amministrazione Provinciale dell’ambito territoriale di caccia competente.

CAPO III

CASE COLONICHE

ART. 11

COSTRUZIONI DI CASE COLONICHE

Per la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme ed i regolamenti vigenti in materia urbanistico – edilizia ed igienico – sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l’acqua piovana incanalata in corsi d’acqua corrente in modo da evitare danno alle strade. In alternativa, condizionata dai fondi, ad una distanza di mt. lineari 20 dalle strade.

ART. 12

IGIENE DELLE CASE COLONICHE

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo prescrizioni urbanistico – edilizie ed igienico – sanitarie regionali e comunali.

E’ vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell’abitazione ed al di fuori dei luoghi e contenitori consentiti.

ART. 13

DEPOSITI DI ESPLOSIVI E INFIAMMABILI

Dovendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l’interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

ART. 14

INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc., vedi art. 11.

ART. 15

STALLE

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27.7.1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d’igiene, dal regolamento comunale edilizio e da ogni altra norma che disciplina la materia.

ART. 16

CONCIMAIE

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontana da corsi d’acqua.

ART. 18

CANI DA GUARDIA DI EDIFICI RURALI

I cani da guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena, come da normativa vigente.

La lunghezza della catena deve essere tale che i cani non possano arrivare ad un metro dal margine della carreggiata.

CAPO IV

FOSSI  E  CANALI  PRIVATI,  DISTANZE  ALBERI,  RAMI  PROTESI  E  RADICI, SPIGOLATURE

ART. 19

DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l’esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Le stesse regole valgono anche per tutti i soggetti pubblici o privati che utilizzano i fossi per opere di pubblica utilità.

ART. 20

ATTI VIETATI SULLE STRADE

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse

appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le

pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro

manufatto ad essa attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta

e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme

previste sulla conduzione degli animali dal presente regolamento;

f) gettare o  depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,  insudiciare  e  imbrattare

comunque la strada e le sue pertinenze;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da

accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di

qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura, escluse quelle piovane;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa..

ART. 21

SPURGO E MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI

(Articolo così  sostituito dalla  Delibera di C.C. n.173  del 19/10/2005)

1. Ai proprietari o gestori di fossi  e canali privati,  ai proprietari di terreni soggetti a servitù  di  scolo di fossi,  se non diversamente disposto, è  fatto obbligo di provvedere a che , anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si svolga senza  pregiudizio e danni  alle proprietà contermini  o  ad eventuali vie contigue  e senza  causare danni a persone e cose;

I fossi  attigui alle strade comunali, vicinali ed interpoderali, devono a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi, essere  spurgati  una  volta all’anno e occorrendo, più volte.

Le sezioni dei fossi nelle strade comunali  o provinciali devono essere adeguate.

2.  Sono    ad esclusivo carico dei proprietari  e  possessori frontisti le costruzioni  delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d’acqua  con  l’esclusione di fiumi e torrenti.

Per la  manutenzione delle opere sopra indicate e per la sistemazione dell’alveo  dei minori corsi d’acqua  distinti da fiumi e  torrenti  con  la denominazione  di fossati,  rivi,  colatori pubblici,  spettano  ai  frontisti  le opere previa autorizzazione della Provincia ;

E’ di competenza del Comune,  ai  sensi dell’ art.17,  L.R. 25/05/1999 n°13, la pulizia degli alvei dei corsi d’acqua che attraversano i centri abitati, con  l’esclusione  di  fiumi  e  torrenti.

3. In  caso  di  trascuratezza  o  inadempienza   agli  obblighi,  nei  termini  prescritti  dal  Comune l’Amministrazione  farà  eseguire  i  lavori  necessari  a  spese  dell’ inadempiente,  ferma  restando la sanzione per la violazione accertata.”

ART. 22

CONDOTTA DELLE ACQUE 

1.     Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli  eventuali danni non causati da terzi.

2.     Salvo quanto è stabilito nell’art. 23, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condurre l’acqua hanno l’obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque, devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d’arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l’esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all’atto di concessione rilasciato dall’ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3.     L’ irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale ne comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l’irrigazione.

4.      L’ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

ART. 23

CANALI ARTIFICIALI E MANUFATTI SUI MEDESIMI

1.     I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l’obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee a impedire l’afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

2.     Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari o degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo possesso in contrario.

3.     I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell’ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata.

4.     La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:

a)     quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;

b)    quando, a giudizio dell’ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5.     E’ altresì a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.

6.     In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all’allargamento

della sede stradale, il relativo costo è a carico dell’ente proprietario della strada, fermo

restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque, l’onere di manutenzione dell’intero manufatto.

ART. 24

FASCE  DI  RISPETTO  IN RETTILINEO E  AREE  DI  VISIBILITA’ NELLE

INTERSEZIONI  FUORI  DAI  CENTRI ABITATI.

(Articolo così  sostituito dalla  Delibera di C.C. n.173  del 19/10/2005)

1. Ai   proprietari  o  aventi  diritto  dei  fondi  confinanti  con le proprietà  stradali  fuori dei  centri abitati  è  vietato:

a)  aprire canali,  fossi ed eseguire qualunque escavazione  nei terreni laterali  alle strade, fatti salvi  le facoltà  ed  i  limiti di  cui  all’ art. 25  commi 1 –  2  del  presente  Regolamento;

b)  costruire,  ricostruire  o ampliare , lateralmente  alle  strade , edificazioni  di  qualsiasi  tipo  e materiale,  in  difformità  alle vigenti norme del  Codice della Strada e  Regolamento d’attuazione;

c)  impiantare alberi  lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni, fatti salvi le facoltà ed i limiti di cui  all’ art.25  comma 2  del  presente  Regolamento;

d)  quant’ altro previsto dal vigente Codice della Strada e  Regolamento di Attuazione.

ART.25

DISTANZE  PER  APERTURA  DI  FOSSI  E  CANALI  E  PER  PIANTAGIONI

(Articolo così  sostituito dalla  Delibera di C.C. n.135  del 29/11/2004)

1.  Per operazioni di  scavo e apertura  di  fossi  o canali   di  raccolta delle acque  o per eseguire  qualsiasi  escavazione lateralmente alle strade,  la distanza  dal confine stradale,  ovvero dal ciglio esterno della cunetta ove esistente  o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, non  può essere inferiore alla profondità dei canali,  fossi  od  escavazioni;

2.  La distanza da rispettare  per impiantare lateralmente alle strade   le viti , gli arbusti , le siepi vive, le coltivazioni erbacee, anche a carattere stagionale,  non può essere  inferiore ad  1 m.;

la  distanza  da  rispettare   per   piantagioni   ed alberi di non alto fusto non può essere inferiore a 1.50 m.;  la distanza da rispettare per impiantare alberi di alto fusto non  può essere inferiore a 3 m.”

ART. 26

ABBEVERATOI  PER  ANIMALI

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti: è vietato lavare in essi il bucato ed immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane  pubbliche  e  da quelle per usi domestici.

ART. 27

RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI

1.     I proprietari dei terreni confinanti hanno l’obbligo di mantenere le  siepi  in modo da non

restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono   oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità dalla distanza  e dalla angolazione necessarie nel rispetto della vigente legislazione regionale in materia.

2.  Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

ART. 28

LAVORAZIONE  DEI  TERRENI  AGRICOLI

(Articolo così  sostituito dalla  Delibera di C.C. n.173  del 19/10/2005)

1.  Ai   frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico   è  fatto obbligo di  effettuare  la  lavorazione  dei  propri   fondi  agricoli ovvero la sistemazione  del  letto  di  semina per colture successive,  osservando una fascia di rispetto  per volgere l’aratro o qualsiasi altro mezzo  agricolo pesante o   di   lavorazione   profonda,   con le  seguenti ampiezze e  modalità   in  relazione alle  diverse tipologie  delle strade:

a)  per la lavorazione di  fondi  posti  allo stesso livello o in naturale declivio sulle sedi  stradali, deve essere mantenuta una  fascia  di  rispetto (capezzagna non coltivata)  di  ampiezza   non  inferiore  a  2 ml.  misurata   dal  ciglio  esterno  del fosso di guardia o della cunetta ove esistenti;

b)  la  lavorazione dei  fondi   situati  a valle  delle   strade realizzate a mezza costa    o  in  rilevato deve  essere effettuata  mantenendo  integro il  piede delle scarpate  al fine di  evitare  danni  alla fondazione del corpo stradale  e  il  conseguente rischio di  cedimenti;

c)  per  la lavorazione dei  fondi  situati  a  monte delle strade realizzate a mezza  costa  o in trincea,    deve  essere   mantenuta  una  fascia  di   rispetto (capezzagna non coltivata) di ampiezza  non  inferiore  a  3 ml.  misurata   dal   ciglio superiore  della  scarpata;

2. Ai frontisti  degli alvei dei corsi d’acqua demaniali e non demaniali è fatto obbligo,  per  effettuare la lavorazione dei propri fondi agricoli,  mantenere le seguenti distanze    in  relazione alle  diverse  tipologie  dei corsi d’acqua:

a) distanze   da   mantenere  dal  piede  degli argini  e  loro  accessori   dei seguenti  corsi  d’acqua iscritti  nell’ elenco  delle  acque  pubbliche  della  Provincia di Ancona:

non  inferiore  a  4 ml. :

Fiume  Musone  –  Torrente Aspio  – Torrente Scaricalasino – Torrente Fiumicello

non inferiore  a  2 ml. :

Fosso Caporà,  Fosso Montetorto,  Fosso Vallato,  Fosso della Moglie, Fosso Rigo, Fosso S.Valentino,  Fosso di Rosciano,  Fosso di Capo Grosso,  Fosso del Troscione;

b)  la  distanza  da mantenere dal  piede degli  argini  e loro accessori  dei corsi  d’ acqua minori  non  iscritti  nell’elenco  delle acque pubbliche della Provincia di Ancona  è  di  1.5 ml.

3.   Nei fondi a monte delle strade  e  dei corsi d’acqua  ed in particolare in caso di terreni con forte pendenza  la  lavorazione deve avvenire assicurando la ordinaria manutenzione  delle fasce di rispetto (capezzagne) con  la realizzazione  di un fosso  (controfosso)  da posizionare  all’esterno (verso il campo)  delle  capezzagne.

Dovranno inoltre essere realizzati attraversamenti idonei per il convogliamento delle acque meteoriche nei fossi  laterali delle strade, sempre in corrispondenza dei  chiavicotti se presenti o delle diverse opere di raccolta e scarico. Tale fosso dovrà essere dimensionato per garantire una portata sufficiente per la condotta di tali acque anche in occasione di piogge intense e prolungate;

4.  I proprietari dei fondi  hanno inoltre l’obbligo di tagliare i rami  che si protendono oltre il proprio confine  in  vicinanza  di  fabbricati,  qualora   creino situazioni di  pericolo per la pubblica e privata incolumità.   

ART. 28 bis

PULIZIA DELLE AREE PRIVATE E TERRENI NON EDIFICATI

(Articolo introdotto  dalla  Delibera di C.C. n.3  del 25/01/2012)

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti e sfalciati, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite  con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E’ fatto obbligo  conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc…., provvedendo all’esecuzione dello sfalcio dell’erba nei mesi da maggio a settembre (  a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 di settembre) al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce ecc….

3. In caso di inadempienza, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, il Sindaco, con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco demanda agli uffici competenti del Comune l’emanazione degli atti necessari per provvedere direttamente alla pulizia, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

ART. 29

SPIGOLATURE

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare (raccogliere ), rastrellare o rampollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

ART. 30

MANUTENZIONE DELLE RIPE

I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrano, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

ART. 30 bis 

SANZIONI

(Articolo introdotto  dalla  Delibera di C.C. n.3  del 25/01/2012)

Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 450,00. L’oblazione in via breve, come da legge 689/81,  è quantificabile in Euro 150,00

         Nella fattispecie delle violazioni all’art. 28 bis “Pulizia delle aree private e terreni non edificati” si applica :

  1. una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 450,00, con oblazione in via breve, come da legge 689/81,   quantificabile in Euro 50,00 quando la violazione è riferibile a giardini privati inferiori a 100 mq;
  2. una sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 450,00, con oblazione in via breve, come da legge 689/81,   quantificabile in Euro 100,00 quando la violazione è riferibile a giardini privati compresi tra i 100 e i 500 mq;
  3. una sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 450,00, con oblazione in via breve, come da legge 689/81,   quantificabile in Euro 150,00 quando la violazione è riferibile a giardini privati o terreni edificabili o coltivabili superiori a 500 mq.

CAPO V 

MALATTIE  DELLE  PIANTE  E  LOTTA  CONTRO  GLI  INSETTI  NOCIVI ALL’ AGRICOLTURA

ART. 31

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE – DENUNCIA OBBLIGATORIA

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

A)  nella evenienza di comparsa di nuove crittogame parassite delle piante, nuovi insetti o

altri  animali  nocivi  all’ agricoltura,  l’ Autorità  Comunale, d’ intesa  con  i competenti

Uffici  Provinciali  e  Regionali   per  l’ Agricoltura  e  con  l’ Osservatorio  Fitopatologico

competente   per  territorio,  impartisce,  di  volta  in  volta,  disposizioni  che  dovranno

essere  scrupolosamente  rispettate  dai  proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque

altro  ne  sia  interessato, per sostenere  la  lotta  contro tali parassiti in conformità della

Legge 18.06.1931, n. 987  e  sue  successive  modificazioni, contenente norme  per la

difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;

B)  salve   le   disposizioni  dettate   dalla   predetta  Legge  18.06.1931, n. 987  e    quelle

contenute  nel  regolamento per l’applicazione della legge stessa, approvato con  R.D.

12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai

proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque ainteressati

all’azienda, di denunciare all’ Autorità comunale, al competente Ufficio provinciale  e

regionale  per  l’ agricolture  o  all’ osservatorio  fitopatologico,  la  comparsa di  insetti,

animali  nocivi,  crittogame  o  comunque  di  malattie  o   deperimenti  che  appaiano

diffusibili  o pericolosi,  nonché di  applicare  contro di essi rimedi o mezzi di lotta che

venissero all’uopo indicati;

C)  verificandosi  casi  di  malaria  diffusibile o  pericolosa, i proprietari ed altri comunque

interessati  all’ azienda  non  potranno  trasportare  altrove   piante  o  parti  di  piante

esposte  all’infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio

Fitopatologico  per territorio

ART. 32

DIVIETO DI VENDITA DI PIANTE E SEMENTI

E’ vietato trasportare piante o parti di piante esposte all’infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall’ Osservatorio di Fitopatologia competente, per coloro che non hanno le autorizzazioni di legge.

ART. 33

CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE

E’ fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possono recar danno all’uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all’ autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scrittura “ terreno avvelenato “ o simile.

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 34

OBBLIGO DI DENUNCIA

I  proprietari o  detentori  degli  animali, a  qualunque  titolo, sono obbligati a denunciare all’ Autorità Comunale e alla competente Azienda Sanitaria Locale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell’art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 05.06.1954 dell’Alto Commissario per l’ Igiena e la Sanità e loro modifiche ed integrazioni.

ART. 35

ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell’intervento dell’ Autorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d’acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

ART. 36

SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

L’ interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320  e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 37

IGIENE DEGLI ANIMALI NELLE STALLE

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate e in buono stato di conservazione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altre materie.

E’ vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI

ART. 38

CULTURE AGRARIE – LIMITAZIONI

Ciascun  proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture e allevamenti particolari.

Quando si rende necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

ART. 39

ACCENZIONE  DEI  FUOCHI

1.     Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie o simili,

particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno

usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

2.  E’ comunque vietato di dar fuoco alle stoppie nei campi, e/o nei boschi, fuori dai periodi

e/o senza le condizioni stabilite dal presente regolamento e ad una distanza minore di quella in esso determinata.

3.  E’ vietato di dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 Settembre e ad

una distanza minore di centocinquanta (150) metri dalle case, dagli edifici, dai boschi,

dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da

qualsiasi altro deposito di materia infiammabile e combustibile.

4.  Anche quando il fuoco è acceso nel tempo, nei modi ed alla distanza su indicata,

devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha

acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone, minimo

due,  fino a quando il fuoco sia spento.

5.  E’ comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi in presenza di vento anche di

scarsa intensità.

CAPO VIII

SANZIONI

ART. 40

ACCERTAMENTO DELLE  VIOLAZIONI

1.  Le violazioni  alle norme del seguente Regolamento sono accertate  dagli Ufficiali ed agenti di Polizia Municipale  nonché,  delle altre forze di Polizia.

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, le violazioni  sono punite ai sensi della legge n°689 del 24/11/1981,  D.Lgs.n°267 del 18/08/2000 art. 7 e 7bis,  così come modificati dalla legge n°3 del 16/01/2003 e dalla legge n°116 del 20/05/2003  e delibera C.C. n.119 del 22/10/2003,   nonchè  dalle sanzioni previste  dal vigente Codice della Strada  e relativo Regolamento di Attuazione  per  gli argomenti trattati dal presente Regolamento.”

ART. 41

RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista,  il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l’ esecuzione d’ Ufficio, quando ricorrano gli estremi di cui all’ art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000.

L’ esecuzione d’ ufficio è a spese degli interessati.

ART. 42

OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall’ art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro                     a euro                     – (Legge 689 del 24.11.1981) salvo altre disposizioni di legge.

ART. 43

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti, all’ atto di accertare l’ infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’ infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l’ infrazione.

Nell’ effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.12.1981 n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’ autorità competente.

ART. 44

OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

a)     per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell’ attività specifica del concessionario;

b)    per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti

al fatto infrazionale;

c)  per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.12.1981 n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate  presso la depositeria comunale  o  presso  altro  depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’ autorità competente.

Ultimo aggiornamento

14 Ottobre 2020, 09:57