pergamena 10

Data:
18 Dicembre 2021

pergamena 10

Il testo si riferisce a un caso specifico, quello di Ascoli, ma assume una valenza più generale. Il tema è quello dell’insediamento urbano dei frati Minori e degli altri Ordini mendicanti, citati nel testo: i Predicatori, ossia i seguaci di san Domenico, gli Agostiniani, i Carmelitani e altri ancora. Entro la metà del Duecento questi Ordini avevano sviluppato una chiara vocazione urbana: lo spazio sociale per la loro missione pastorale e per la loro vita comunitaria non poteva essere che quello della città. Nonostante il sostegno papale e l’operoso dialogo costruito con le comunità urbane, non mancò l’insorgere di dispute legali sulle rispettive competenze territoriali. Le città erano infatti già ripartire in parrocchie, affidate al clero secolare e l’inserimento dei nuovi Ordini – che esercitavano parimenti la cura d’anime, ossia celebravano i sacramenti e godevano dunque di tutti gli introiti in denaro connessi con l’amministrazione del culto – provocò una serie di conflitti, che quasi sempre erano i vescovi a dirimere. Il papato preferì intervenire fissando una regola ‘urbanistica’ di carattere generale: in una disposizione emanata nel novembre 1265 – espressamente citata in questo testo come riferimento normativo – papa Clemente IV aveva fissato in 300 canne (circa 600 metri) la distanza minima tra due conventi mendicanti, senza che fossero ammesse eccezioni. È stato notato dagli storici dell’urbanistica che, all’interno del costruito di molte città, questa norma diede luogo a una disposizione geometrica delle chiese e dei conventi mendicanti ai vertici di un triangolo, il cui baricentro corrispondeva spesso con l’edificio più rappresentativo (la chiesa cattedrale o il palazzo comunale). Tuttavia, una norma così rigida, forse immaginata per centri medio-grandi, non poteva adattarsi a una pluralità di situazioni locali. Così, nella lettera qui esposta papa Bonifacio VIII, per sanare una situazione già operante e per limitare – come recita il testo – “la materia dei litigi”, decise di ridurre per Ascoli la misura di oltre la metà, limitandola a 140 canne. Questa eccezione sarebbe stata presto seguita da numerose altre.

Ultimo aggiornamento

20 Dicembre 2021, 08:52