REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMISTRATIVI

Data:
18 Ottobre 2020

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMISTRATIVI

 

COMUNE DI OSIMO 
(Provincia di Ancona)

Delibera di C.C. n.  0155 del 18/10/2000

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMISTRATIVI E L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI  E DEL RILASCIO DELLE COPIE A FAVORE DEI CITTADINI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Fonti e finalità

Il presente regolamento attua i principi affermati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , ora T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00, e le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’ art. 45 dello Statuto, per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l’esercizio del diritto di accesso ai provvedimenti, agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni adottati o in possesso dell’Amministrazione.

In conformità a quanto stabilito dall’art. 7 della Legge n. 142, ora art. 10 T.U.E.L. n. 267/00, tutti gli atti dell’Amm.ne Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. Il presente regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amm.ne, per rendere effettiva e consapevole la loro partecipazione all’attività del Comune.

Il regolamento assicura altresì il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall’Amm.ne Comunale, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente  rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 7.8.1990 n. 241.

E’ , inoltre, garantito, ai soggetti di cui agli artt. 7 e 9 della Legge 7.8.90, n. 241, l’esercizio del diritto di visione degli atti del procedimento amministrativo stabilito dall’art. 10 della medesima legge, nella forma più idonea ad assicurare la loro partecipazione al procedimento stesso.

ART. 2 – Oggetto dell’accesso

Costituiscono oggetto di accesso disciplinato dal presente regolamento i provvedimenti adottati, i documenti amministrativi, gli atti e le informazioni da essi desumibili.

Sono provvedimenti adottati tutti quelli conclusivi di un procedimento, ossia le deliberazioni, le licenze, le autorizzazioni, i contratti, le ordinanze-ingiunzioni e in genere tutti gli atti e i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo che siano produttivi di effetti giuridici propri e, come tali, impugnabili ex se.

Sono da considerarsi documenti amministrativi le rappresentazioni grafiche, foto-cinematografiche ed elettromagnetiche nonchè qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzati (propedeutici, strumentali, ausiliari, ecc..) ai fini dell’attività amministrativa.

Sono oggetto di accesso anche gli atti costituenti parte integrante dei provvedimenti emanati, quelli ad essi allegati, nonchè i pareri, gli atti preparatori, le relazioni e documenti simili, utilizzati o utilizzabili per l’emanazione di provvedimenti definitivi.

L’accesso agli atti di cui al precedente comma può essere consentito anche prima della definizione del provvedimento, qualora si ritenga che ciò non possa assolutamente comportare danno o comunque pregiudizio di alcun genere all’amministrazione o a terzi.

L’Ente assicura, con le modalità previste nei successivi articoli, l’accesso alle informazioni in suo possesso, con l’esclusione di quelle per le quali ricorrono le condizioni preclusive o limitative previste nel presente regolamento.

ART. 3 – Soggetti del diritto di accesso ex art.10 T.U.E.L. n. 267/00 (già art. 7 Legge n. 142/90)

Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell’Amm.ne Comunale, di cui all’ex art. 7 della Legge 8.6.90 n. 142, ora art. 10 T.U.E.L. n. 267/00, è assicurato:

a) a tutti i cittadini residenti nel Comune, dotati della capacità di agire secondo l’art. 2 del Codice Civile.

b) ai rappresentanti delle:

– associazioni ed istituzioni registrate per l’attività di partecipazione che svolgono nel Comune;

– organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 11.8.1991, n. 266;

– associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 18 della L. 8.7.1986 n. 349;

– associazioni venatorie riconosciute ai sensi della Legge 11.02.1992 n. 157;

c) ai rappresentanti delle:

– istituzioni e associazioni di cittadini che hanno sede nel Comune e che, pur non rientrando tra quelle in precedenza elencate, svolgono nel territorio comunale attività sociale, culturale ed economica di interesse generale;

– persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale;

d) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all’accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;

e) ad ogni altra persona fisica o giuridica, istituzione, associazione od organizzazione che abbia residenza, sede o centro di attività nel Comune e che richieda di esercitare i diritti di accesso sopra stabiliti per le finalità e con i limiti previsti dal presente regolamento.

ART. 4 – Soggetti del diritto di accesso ex art. 22 Legge 241/90

E’ riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 22 della Legge 7.8.1990 n. 241, l’esercizio del diritto di accesso ai provvedimenti e ai documenti amministrativi, individuati nell’art. 2, ed alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l’interesse, sopra definito, di cui il richiedente dimostri di essere titolare.

Il diritto di accesso di cui al presente articolo prevale sul diritta alla riservatezza ed è, pertanto, consentito, attraverso la sola visione e senza possibilità di ottenere copia, anche relativamente alle informazioni e agli atti contenenti i dati sensibili individuati nel primo comma dell’art. 22 della Legge 31.12.1996, n. 675.

Dovranno, comunque, essere estrapolate eventuali parti del documento contenenti dati sensibili che non incidono nell’interesse, relativo a situazioni giuridicamente rilevanti, del richiedente.

ART.5 – Accesso dei Consiglieri

I Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 43 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 (già art. 24, comma 1 della Legge 27.12.85, n. 816 e del comma 5 dell’art.31 della L.8.6.90, n. 142), hanno diritto di ottenere, gratuitamente, dagli uffici dell’Ente, nonchè dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, ed hanno altresì diritto di accesso, sempre gratuitamente, ai documenti formati dall’Amm.ne di appartenenza o dalla stessa detenuti e di ottenere copia degli stessi.

La richiesta di copia dei documenti viene effettuata, senza formalità, su appositi moduli disponibili presso ciascun dipartimento e l’ufficio relazioni con il pubblico ed è accolta immediatamente. Qualora il tempo necessario per l’estrazione della documentazione richiesta comporti l’impossibilità dell’accoglimento immediato, le copie verranno messe a disposizione nel termine comunicato verbalmente al momento della richiesta. Sulle copie rilasciate, al fine di evitarne l’uso improprio, verrà apposta dal dipartimento che le rilascia, l’apposita dicitura indicante l’uso esclusivo per fini connessi all’espletamento del mandato elettorale.

I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge e al divieto di divulgazione dei dati personali di cui all’art. 22 della Legge 31.12.96, n. 675.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 – Uffici preposti al servizio di accesso

L’Esercizio del diritto di accesso, nelle fattispecie descritte nei precedenti articoli, è assicurato mediante apposito servizio effettuato direttamente dai Responsabili dei dipartimenti, costituenti l’organigramma dell’Ente, responsabili dei procedimenti o che hanno formato l’atto o il documento e che li detengono stabilmente o che sono in possesso delle informazioni richieste.

ART. 7 – Ufficio per le relazioni con il pubblico

E’ istituito, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29/93, un ufficio per le relazioni con il pubblico per garantire la piena attuazione della Legge 7.8.90 n. 241.

L’ufficio, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche, provvede:

a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della Legge 7.8.1990 n. 241;

b) all’informazione all’utenza in ordine agli atti e  allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca e all’analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.

L’Ufficio per le relazioni con il pubblico viene incaricato, nell’ambito delle attuali dotazioni organiche, con personale di idonea qualificazione e con elevata capacità, di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

L’Ufficio per le relazioni con il pubblico assicura, inoltre, la consultazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del bollettino ufficiale della Regione, del foglio annunzi legali della Provincia, della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, dei bandi di concorso, di gara e degli altri avvisi pubblicati dal Comune.

L’Ufficio per le relazioni con il pubblico è adeguatamente collegato con i dipartimenti di cui al precedente articolo 6, al fine di agevolare l’esercizio del diritto di accesso, fornendo tutte le informazioni utili a tale scopo e mettendo a disposizione la relativa apposita modulistica.

L’Ufficio relazioni con il pubblico utilizza e mette a disposizione dei soggetti ex art. 10 T.U.E.L. n. 267/00 (già art. 7 Legge n. 142190) e dei soggetti ex art. 22 Legge n. 241/90 le informazioni anche a mezzo delle strutture informatiche e telematiche di cui è dotato.

ART. 8 – Sportello unico per le attività produttive

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, è istituito lo Sportello unico per le attività produttive, al quale sono assegnate le funzioni previste dall’art. 3, 2° comma del D.P.R. 20.10.98, n. 447. Relativamente alle predette funzioni, lo Sportello Unico garantisce a tutti gli interessati adeguata assistenza informativa sulle procedure nonchè sullo stato dei procedimenti in atto, anche a livello sovracomunale.

CAPO III

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 9 – Contenuti della richiesta

La richiesta di accesso, finalizzata sia alla visione che al rilascio di copia, oltre all’indicazione dei dati identificativi del richiedente, e, ove occorra, dei suoi poteri di rappresentanza dell’interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ove necessaria, deve contenere con chiarezza tutti gli elementi utili per la sollecita e puntuale individuazione degli atti e documenti.

L’Ufficio per le relazioni con il pubblico e le unità organizzative interessate daranno a tal fine la massima assistenza.

Non sono, di regola, ammesse ed accettate le richieste generiche, cioè prive degli elementi conoscitivi di cui al comma precedente.

ART. 10 – Accesso informale

Il diritto di accesso può essere esercitato, se ed in quanto possibile, in via informale mediante richiesta, formulata anche verbalmente, contenente gli elementi previsti nel precedente articolo 9, la quale viene immediatamente esaminata ed accolta, senza formalità.

ART. 11 – Accesso formale

L’accesso formale si esercita mediante richiesta scritta, contenente gli elementi previsti nel precedente articolo 9, in tutti i casi in cui non sia percorribile, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 27.6.92, n.352, quello informale e sempre per libera scelta del richiedente.

Le istanze di cui al comma precedente vengono registrate al protocollo dell’Ente e trasmesse, con sollecitudine, ai dipartimenti competenti per materia affinchè provvedano alla relativa istruttoria.

Nel caso in cui l’istanza venga consegnata direttamente all’ufficio protocollo, questi, se richiesto, e’ tenuto a rilasciarne ricevuta.

ART. 12 – Procedura e termini

Il dipartimento competente esamina la richiesta di accesso e ne comunica l’esito al richiedente nei termini e con le modalità previsti nell’apposito Regolamento sui procedimenti amministrativi di cui all’art. 2, comma 2 delle Legge 241/90.

Nella comunicazione di accoglimento dellarichiesta dovranno essere indicati:

a) l’Ufficio presso il quale rivolgersi;

b) i tempi (giorni ed orario);

c) eventuali acconti da anticipare quanto previsto dalla Giunta comunale con il provvdimento di cui al successivo articolo 13;

d) il termine, fissato nel comma seguente, entro cui esercitare il diritto;

e) l’importo complessivo delle spese, comprese quelle di spedizione, e dei diritti di ricerca e di visura, da versare anticipatamente, con le modalità determinate nel provvedimento di Giunta di cui al successivo articolo 13, nel caso di richiesta di invio per posta o con altri mezzi delle informazioni o delle copie dei documenti;

Trascorsi 90 giorni dalla data della comunicazione di accoglimento della richiesta senza che l’interessato si sia ,avvalso del diritto, l’autorizzazione decade a tutti gli effetti e, qualora permanesse l’interesse all’accesso, dovrà essere ripetuta l’istanza ed ottenersi una nuova autorizzazione.

ART. 13 Diritti e spese

In  ossequio alle disposizioni del comma 1^ dell’art.25 della legge 7 agosto 1990 n.241, la visione dei documenti é gratuita e il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, nel caso del rilascio di copia autentica, nonchè alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.

La Giunta Comunale determina annualmente le tariffe dei rimborsi e dei diritti di cui al comma precedente e stabilisce altresì i casi in cui deve essere versato un acconto dell’importo dei diritti di ricerca e di visura ed il relativo ammontare nonché l’importo e le modalità di versamento delle spese di spedizione nel caso dell’invio della documentazione per posta o con altri mezzi.

ART. 14 – Rilascio di copie autentiche

Il rilascio di copie autentiche degli atti e dei documenti e’ effettuato dai responsabili. dei dipartimenti di cui al precedente articolo 6 o da loro. delegati.

L’autenticazione è eseguita, previa collazione dell’atto o documento con l’originale, con le modalità previste dall’art. 14 della legge 4.1.68, n.15. Non e’ consentito il rilascio di copia di una copia dell’originale.

Il rilascio delle copie autentiche per gli usi previsti dalla Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.72, n.642, esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, viene effettuato in carta libera con l’indicazione dell’uso specifico dichiarato dal richiedente. Negli altri casi il rilascio avviene con l’assoggettamento della copia all’imposta di bollo nella misura prevista dalla tariffa vigente.

ART. 15 – Copie e fotoriproduzioni delle carte e degli atti della pubblica amministrazione conservati negli archivi storici

E’ consentita ai cittadini, singoli ed associati, la consultazione dei documenti conservati nell’archivio storico.

Ai sensi degli artt. 28 e 30, comma 1 lett. d) del D.P.R. 30.9.1963, n.1409, la consultazione dei’.documenti di cui al precedente comma, se effettuata per motivi di studio, e’ gratuita.

Qualora le richieste di consultazione o di copia vengano effettuate per ragioni non di studio, trova applicazione l’art. 29 del D.P.R. n.1409/63 sopra menzionato.

In entrambi i casi si applicano i precedenti articoli 12 e 13 nonchè le specifiche disposizioni impartite dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza Archivistica. In particolare, tale consultazione dovrà obbligatoriamente effettuarsi alla presenza di personale del Comune incaricato della specifica sorveglianza.

CAPO IV

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

ART. 16 – Ambito di applicazione

Tutti i cittadini hanno diritto di accedere alle informazioni di cui dispone il Comune, relative all’attività svolta da esso stesso o da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di sua competenza.

Il Comune assicura la veridicità, l’esattezza e la completezza dei contenuti dell’informazione.

ART. 17 – Oggetto

Oggetto del diritto sono le informazioni desumibili da atti, documenti, pubblicazioni, registrazioni e da dati in possesso dell’Ente.

La legge garantisce, altresì, espressamente l’accesso alle informazioni relative:

a) ai contenuti delle liste elettorali generali e sezionali del Comune ed agli atti della revisione semestrale di dette liste (art.51, D.P.R. 20 marzo 1967, n.223);

b) alle concessioni edilizie, ed ai relativi atti di progetto, del cui avvenuto rilascio sia stata’ data notizia al pubblico mediante affissione all’albo (art.10, legge 6.8.1967, n.765);

c) allo stato dell’ambiente, se disponibili (art.14, legge 8.7.1986, n.349);

d) allo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino colui che ne fa richiesta (art.7, legge 8.6.1990, n.142 – ora art. 10 T.U.E.L. n. 267/2000);

e) agli atti.del procedimento amministrativo (artt.7, 9 e 10, legge 7.8.1990, n.241);

f) ai requisiti per l’espletamento di attività economiche varie (art.3, D.Lgs., 23.11.1991, n.391);

g) agli iscritti nell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (art.22, legge 30.12.1991, n.412).

ART. 18  – Esercizio

L’ufficio per le relazioni con il pubblico ed i dipartimenti competenti per materia di cui al precedente articolo 6, forniscono informazioni:

a) sulle modalità di accesso ai servizi comunali;

b) sull’iter da seguire per ottenere autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e, in generale, per attivare un procedimento amministrativo;

c) sullo stato degli atti e delle procedure;

d) su ogni altra notizia in possesso dell’Ente.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) vengono, altresì, divulgate per mezzo di appositi opuscoli, aggiornati periodicamente, disponibili gratuitamente presso l’ufficio per le relazioni con il pubblico nonchè mediante la predisposizione di una idonea pagina del sito Internet dell’Ente.

Le informazioni relative all’attivazione e all’insediamento di attività produttive, stante la loro peculiarità, vengono fornite dallo Sportello unico di cui al precedente articolo 8.

Per quanto riguarda le modalità per la presentazione delle richieste di informazione si rimanda alle norme di cui al Capo III.

ART. 19 – Pubblicazioni all’albo pretorio

L’Ente ha un albo pretorio, collocato nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali.

Esso e’ predisposto in modo tale da assicurare la consultazione e la- lettura .degli atti esposti e da evitarne il danneggiamento e la sottrazione.

Nell’albo pretorio sono affissi per la pubblicazione, nei termini stabiliti dalle rispettive disposizioni di legge o di regolamento:

– le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, in conformità all’art.124 del T.U.E.L. n..267/2000 ( già art. 47-della L. n.142/90);

– le ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti destinate alla generalità dei cittadini;

– i decreti del Sindaco;

– le determinazioni dei Dirigenti;

– gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale;

– i bandi di concorso e le relative graduatorie finali degli idonei; – gli avvisi di gara e i relativi risultati;

– gli avvisi di rilascio delle concessioni.edilizie; – gli elenchi mensili delle violazioni edilizie;

– l’albo dei beneficiari delle provvidenze economiche; – le pubblicazioni di matrimonio;

– tutti gli atti che, per disposizioni di legge o di regolamento, devono essere pubblicati ufficialmente.

Quando, per la sua consistenza o natura, non sia possibile effettuare la pubblicazione di un atto, viene affisso un avviso indicante gli estremi dell’atto stesso e l’ufficio presso cui poterlo consultare.

La tenuta dell’Albo Pretorio è disciplinata dallo Statuto Comunale.

 

 aggiornamento C.C. n.12 del 24.01.2007.

  

“ART.19BIS

Accesso alle informazioni contenute nel sito internet

 

1-      Il Comune di Osimo garantisce la trasparenza sulla propria attività attraverso l’accesso alle informazioni contenute nel sito istituzionale. L’accesso è libero e avviene in forma anonima.

2-      Il Comune di Osimo pubblica nel proprio sito internet lo Statuto, i Regolamenti, gli atti deliberativi della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, i bandi di gara e di concorso, le ordinanze rivolte alla generalità degli utenti e comunque tutte le informazioni di interesse pubblico sull’attività svolta oltre quelle per le quali disposizioni normative emanate o emanande prevedano tale forma di pubblicità.

3-      Viene altresì pubblicato nel sito l’indice delle determinazioni dei dirigenti.

4-      L’accesso alle delibere di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale attraverso le pagine del sito non esonera l’utente dalla verifica delle stesse sulle fonti ufficiali, reperibili all’ufficio segreteria. Presso lo stesso ufficio sono a disposizione anche gli allegati alle delibere ove non presenti nel sito.

5-      Le copie delle delibere pubblicate su internet non sostituiscono in alcun modo quelle rilasciate dall’Amministrazione Comunale ai fini stabiliti dalla legge.””

 

ART. 20 – Pubblicazioni nel territorio comunale

Al fine di pubblicizzare in maniera capillare e tempestiva le iniziative ed i principali provvedimenti adottati dall’Amministrazione, è prevista l’installazione in punti strategici del territorio comunale di quadri di adeguate dimensioni, per l’affissione di manifesti, avvisi, bandi, provvedimenti contenenti le informazioni più interessanti per la vita della comunità amministrata.

CAPO V

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 21 – Casi di esclusione

L’esercizio del diritto di accesso è inibito relativamente alle informazioni e agli atti contenenti i dati sensibili individuati nel primo comma dell’art.22 della legge 31.12.1996, n.675.

Dovrà, comunque, essere valutata la possibilità, in relazione ai contenuti degli atti e informazioni richiesti, di consentire l’accesso previa estrapolazione dei dati sensibili riferiti a terzi.

L’esercizio del diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione comunale può essere temporaneamente escluso ai sensi dell’art. 10 T.U.E.L. n. 267/2000 (già art. 7, terzo comma, della Legge 8.6.90, n.142).

Si osserva, altresì, l’esclusione della consultazione delle schede anagrafiche in quanto essa “è vietata alle persone estranee all’Ufficio di Anagrafe” per il disposto dell’art.37 del Regolamento anagrafico, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n.223.

Deve, comunque, essere garantito l’accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di interessi giuridici.

E’ esclusa la consultazione diretta dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal terzo comma del presente articolo.

Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, possono essere accolte solo se finalizzate per studi o ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalità devono essere documentate mediante atti di incarico o di richiesta di istituzioni culturali e scientifiche, università degli studi, amministrazioni pubbliche. L’ammissione e’ subordinata a condizioni che sono poste per evitare difficoltà al regolare funzionamento degli uffici. La consultazione per comprovati motivi di studio e’ effettuata gratuitamente durante l’orario di servizio; per il rilascio di copie e’ dovuto il rimborso delle spese sostenute secondo la tariffa stabilita nella delibera di Giunta Comunale di cui al precedente articolo 13.

Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi dell’art.12 della legge n.801 del 24.10.77, nonchè nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti e per i documenti privati di cui il Comune è depositario.

Altri casi di esclusione in relazione alle esigenze di tutela di cui all’art.24, comma 2^ della legge n.241 del 7.8.1990, saranno disciplinati con norme integrative del presente regolamento in conformità ai decreti da emanarsi da parte del Governo ai sensi del citato art.24.

A tutela del diritto di autore, il rilascio di copie di progetti di opere pubbliche, di pubblico interesse e private è ammesso soltanto con il consenso dell’avente diritto.

ART. 22 – Comunicazione provvedimento di diniego

Il provvedimento che nega o limita l’accesso, ai sensi dei precedenti articoli, deve essere adeguatamente e puntualmente motivato e comunicato, entro i termini di cui al comma 1 del precedente articolo 12, mediante raccomandata A/R.

Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell’accesso l’interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile secondo il 5^ comma dell’art. 25 della Legge 7.8.90, n.241.

CAPO V

ACCESSO AGLI ATTI DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

 

ART. 23  – Concessionari di pubblici servizi

Ai sensi dell’art. 23 della legge 7.8.90, n.241 e dell’art. 2 del D.P.R. 27.6.92, n.352, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e’ esercitato, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi, da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi e le informazioni da essi desumibili relativi al servizio gestito dal concessionario per conto del Comune ed in particolare:

– contenuto delle convenzioni disciplinanti l’affidamento del servizio; – tariffe di erogazione del servizio;

– ogni altro documento riguardante l’esecuzione del servizio comunale in concessione.

Nelle convenzioni per la concessione dei servizi l’Amministrazione comunale inserisce gli obblighi dei concessionari in relazione al diritto di accesso di cui al presente articolo.

ART. 24  – Aziende speciali

I Consigli di amministrazione delle Aziende speciali, adottano apposita deliberazione. per disciplinare, secondo le modalità del presente regolamento, opportunamente adattate all’organizzazione aziendale, l’esercizio del diritto di accesso, sottoponendola all’approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.114, 6° comma del T.U.E.L. n. 267/2000 ( già art. 23, 6° comma della Leg­ge n. 142/90).

ART. 25 – Istituzioni

Alle istituzioni si applicano le norme previste dal presente regolamento per dipartimenti comunali.

ART. 26  – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo.

La Giunta Comunale, dopo l’adozione dei provvedimenti per la prima organizzazione del servizio, cura la diffusione del presente regolamento inviandone copia ai Consiglieri Comunali e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a favorirne la conoscenza da parte dei cittadini.

Copia del regolamento, divenuto esecutivo, viene trasmessa alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto stabilito dagli artt.22 e 27 della legge 7.8.1990 n.241.

Ultimo aggiornamento

18 Ottobre 2020, 09:26