REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

Data:
14 Ottobre 2020

REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

Approvato dal Consiglio Co­munale di Osimo con delibera­zione n. 112 del 5.7.1993 (C.C.R.M. il 5.10.1993 prot. n. 5920), modificata con delibera­zione n. 171 del 14.9.1993 (C.C.R.M. il 5.10.1993 prot. n. 6919).

REGOLAMENTO DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1  Albo delle forme associative

Presso il Comune è istituito l’Albo delle forme associative, che per la loro rappresentatività di interessi generali o diffusi, per gli scopi sociali perseguiti e per la loro organizzazione presentino una consistenza adeguata tale da poter costituire un punto di riferimento per il Comune, come previsto dallo Statuto Comunale e secondo le modalità indicate dall’art. 35.

L’Albo può essere articolato in sezioni, secondo le materie riflettenti le finalità e gli scopi sociali di ciascuna da individuarsi con atto deliberativo della Giunta Municipale.

Art. 2  Modalità per l’iscrizione

Al fine dell’iscrizione le Associazioni, le libere forme associative e le Società Sportive devono inoltrare al Sindaco domanda sottoscritta dal Presidente o legale rappresen­tante, corredata da:

a) atto costitutivo o statuto o accordo degli aderenti basato sulla democraticità della struttura,

b) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;

c) una dettagliata relazione sull’attività che l’Associazione svolge, o intende svolgere.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Sindaco, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone con atto deliberativo l’iscrizione all’Albo, in altre parole il diniego motivato dall’iscrizione stessa. Ogni tre anni le Associazioni iscritte nell’albo devono chiedere, pena la cancellazione automatica, la conferma dell’iscrizione.

La relativa domanda deve essere corredata dalla docu­mentazione di cui alle lettere c) e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1.

 Il Sindaco dispone la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione e dell’effettivo svolgimento della attività di ogni Associazione.

La cancellazione di un’Associazione dall’Albo è disposta con atto deliberativo motivato della Giunta Municipale.

Art. 3  Diritti delle forme associative

Le Associazioni e le altre forme associative iscritte all’Albo, secondo le modalità indica te dall’art. 36 dello Statuto:

1)       sono consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali di cui  all’art. 6 del Regolamento delle Consulte.

2)       sono informate dall’Amministrazione Comunale in merito ad atti, leggi e specifiche iniziative di loro interesse;

3)       possono ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è  competente la Giunta comunale;

4)       possono adire il difensore civico.

Art. 4  Ufficio comunale per la partecipazione democratica

Il competente Ufficio Comunale per le problematiche relative alla partecipazione democratica curerà i rapporti con le singole Associazioni svolgendo le specifiche funzioni d’istituto.

Inoltre tale Ufficio coordinerà il calendario di conferenze culturali, manifestazioni, incontri dibattito promossi dalle varie Associazioni e rivolti alla cittadinanza, onde evitare la simultaneità di tali attività culturali, compromettente la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini interessati.

Per l’elaborazione di un organico calendario delle iniziative, si invitano le Associazioni a far pervenire un preventivo programma delle attività con le relative date ipotizzate.

Ultimo aggiornamento

14 Ottobre 2020, 10:24