ORDINANZA DEL SINDACO SU ORDINE E SICUREZZA DURANTE MANIFESTAZIONI AD ELEVATA AFFLUENZA DI PUBBLICO
Data:
16 Luglio 2020
Prot. n. 17178
Osimo, 16.07.2020
Oggetto: Disposizioni relative all’ordine e sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni relative ad eventi musicali, gastronomici, sagre, fieristici, patronali e culturali, nelle quali è prevista elevata affluenza di pubblico.
I L S I N D A C O
Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 11593 del 27/04/2018 nella quale venivano impartite specifiche prescrizioni da adottare durante le pubbliche manifestazioni concernenti il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina;
Considerato che anche nel corso del corrente anno (stante comunque l’obbligo del rispetto delle prescrizioni impartite dai vari protocolli aventi ad oggetto la limitazione delle possibilità di contagio da Covid-19) si svolgeranno alcune manifestazioni nel centro storico di Osimo che spazieranno da quelle per intrattenimenti musicali a quelle gastronomiche e fieristiche, da quelle per le feste patronali a quelle per eventi culturali, nelle quali è prevista elevata affluenza di pubblico;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto Minniti sulla sicurezza (L. n. 48/2017), nella circolare del Prefetto Gabrielli del 07/06/2017 e delle ulteriori disposizioni impartite in sede di Commissione Provinciale per l’ordine e La Sicurezza Pubblica, riguardanti le prescrizioni da adottare durante le pubbliche manifestazioni;
Vista la necessità, per i motivi sopra descritti, di rinnovare anche per le manifestazioni in programma nel corrente anno il divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattina;
Ritenuto opportuno, quindi, adottare specifiche misure atte a garantire le migliori condizioni di ordine e sicurezza pubblica;
Ritenuto pertanto necessario confermare il divieto nelle manifestazioni sopra descritte:
all’uso di bottiglie, bottigliette o contenitori in vetro e lattina a tutti i partecipanti alle manifestazioni;
alla vendita per asporto e somministrazione di qualsiasi bevanda posta in contenitori di vetro o lattina;
alla circolazione con bottiglie in plastica con il tappo;
all’uso di ombrelli;
Visto il TULPS approvato con R.D. 18/06/1931n. 773 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto il D.Lgs n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
O R D I N A
Che durante le manifestazioni in premessa meglio descritte che si svolgeranno sia nel Centro Storico di Osimo che nei centri abitati delle Frazioni e delle Località presenti sul territorio comunale, variamente denominati, sia vietata, dal momento di chiusura del perimetro delle manifestazioni in premessa descritte:
La vendita di bevande da asporto e la somministrazione in contenitori o bottiglie di vetro e/o lattine, a tutti gli esercizi pubblici;
La vendita di bottiglie di plastica con tappo;
La vendita, la somministrazione o la circolazione con contenitori in vetro o materiali simili;
L’introduzione di contenitori o bottiglie di vetro e/o lattine;
L’introduzione di bottiglie in plastica con tappo;
L’introduzione di ombrelli.
D I S P O N E
Che in caso di non ottemperanza alle prescrizioni della presente Ordinanza Sindacale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
Che parziali modifiche alla presente ordinanza possono essere apportate dal Corpo di Polizia Locale a salvaguardia della pubblica incolumità e secondo le reali necessità.
Che gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, che viene affissa all’Albo Pretorio Digitale del Comune e verrà data la necessaria pubblicità alla stessa.
A V V E R T E
Che avverso alla presente ordinanza Sindacale, a norma dell’art. 3 della legge 241/90 ed in applicazione della legge 1034/71 e successive modifiche, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità al TAR Marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Che può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro 120 gg dalla pubblicazione della Presente Ordinanza all’albo pretorio del Comune.
DISPONE ALTRESÌ
Che il presente provvedimento venga notificato ai soggetti di seguito elencati:
Al Comando della Polizia Locale – Sede;
Al Commissariato della Polizia di Stato di Osimo – Tramite PEC
Al Comando Stazione Carabinieri di Osimo – Tramite PEC
Alla Tenenza di Osimo della Guardia di Finanza – Tramite PEC
Al Dipartimento del Territorio – Sede
Al S.U.A.P. – Sede
All’Ufficio Stampa comunale – Sede
Alla Segreteria del Sindaco – Sede
Al Messo Comunale – Sede – per la pubblicazione all’albo pretorio e la notificazione
L’’Ufficio URP – SEDE – per la pubblicazione nel sito internet comunale
Ai Pubblici Esercizi ed esercenti commerciali presenti nell’area delle iniziative
Alle associazioni di categoria.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/07/2020
IL SINDACO
Dott. Simone Pugnaloni
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
e leggi collegate
Ultimo aggiornamento
25 Ottobre 2020, 06:31