DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33
Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni
(titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del
2016)
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)
Art. 39.
Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a)
sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati
all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati
tecnici (lettera soppressa dall'art. 43, co. 1, d.lgs. n. 97/2016)
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
art. 39 co. 1 lett. a) STRUMENTI
URBANISTICI E LORO VARIANTI
art. 39 co. 1 lett. b) SCHEMI
DI PROVVEDIMENTO E RELATIVI ELABORATI TECNICI (fino al 2016)
art. 39 co.2