REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI OSIMO
Data:
3 Giugno 2020

INDICE
Art. 1 – Premessa
Art. 2 – Principi generali
Art. 3 – Designato e autorizzato al trattamento
Art. 4 — Informativa
Art. 5 – Finalità dei sistemi
Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati
Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati
Art. 8 – Utilizzo di particolari mezzi mobili
Art. 9 – Accesso ai filmati
Art. 10 – Sicurezza dei dati
Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati
Art. 12 – Disposizioni finali e Norma di rinvio
Art. 1- Premessa
- Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati
personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell’ambito del proprio territorio, dal
Comune di Osimo. - Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto,
cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini,
eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente
gestito dal Comando di Polizia Locale. - Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali.
In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. - Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato
mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Osimo nel
proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale;
garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel
trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico. - Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento al Regolamento
generale sulla protezione dei dati dell’ Unione Europea 2016/679, al D.Lgs. n. 101/2018, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all’art 2 del
D.Lgs. n. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
Art. 2 – Principi generali - Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e
finalità, come di seguito definiti. - Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di
videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale sono
investiti. - Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l’utilizzazione al
minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escludeme il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi
od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. - Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al
grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a
concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di
videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o
inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di
vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di
addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La
proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. - Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è
consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza
all’interno o all’estemo di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali,
commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio
civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di
immagini utili in caso di fatti illeciti.
Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento - Titolare dei dati è il Comune di Osimo, che ha nominato un Responsabile della Protezione dei
Dati come previsto dal Regolamento UE 2016/679. Designato al trattamento dei dati rilevati con
apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in
forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle
immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre
disposizioni normative che disciplinano la materia. - Il Comandante individua e nomina, con proprio provvedimento, nell’ambito degli appartenenti al
Comando di Polizia Locale, gli autorizzati della gestione dell’impianto nel numero ritenuto
sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza. - Con l’atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali
prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi.
A r t . 4 – I n f o r m a t i v a - I soggetti che stanno per accedere o che si trovano in ima zona videosorvegliata devono essere
informati mediante appositi cartelli, conformi ai modelli approvati dall’Autorità garante per la
protezione dei dati personali nei casi specificamente previsti dalla normativa. - In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, sono
installati più cartelli. - Sul sito istituzionale del Comune di Osimo è inoltre pubblicata l’informativa concernente le
modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione
dei dati e le modalità di diritto di accesso dell’interessato secondo quanto previsto dal Regolamento
UE 2016/679, dal D.Lgs. n. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti - Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle
funzioni istituzionali attribuite al Comune di Osimo ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 febbraio 2009,
n.l 1, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38. - In particolare, l’art. 6 del D.L. n. 11/2009 dispone che “per la tutela della sicurezza urbana i
comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Per
sicurezza urbana si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e
repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene
pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Gli impianti di videosorveglianza
installati o in corso di realizzazione dal Comune di Osimo attengono specificamente e in via
principale alla tutela della sicurezza urbana e al presidio eventuale anche delle attività di polizia
amministrativa. - Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:
- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio
comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale; - tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall’interno o
dall’estemo e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali; - tutela ambientale;
- all’esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018.
- Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati
da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadatazione,
conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list in
grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo. - L eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione generale,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico
accesso da parte di altre forze di polizia, deve essere oggetto di specifici accordi, in cui vengono
disciplinati le modalità di accesso, gli ambiti di utilizzo e le correlate responsabilità. - Il Comune di Osimo promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del
territorio in collaborazione con gli altri Comuni della Provincia e con i territori confinanti, con
particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di
collegamento. A tal fine il Comune di Osimo può consentire l’utilizzo delle registrazioni degli
impianti comunali di videosorveglianza, a condizioni di reciprocità e con le modalità di cui al
c o m m a 5 . - Il Comune di Osimo promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del
territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine
pubblico. A tal fine il Comune di Osimo, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica
sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l’utilizzo delle registrazioni video degli impianti
comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 5. - Il Comune di Osimo promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati
per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade
pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa
valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Con propria deliberazione la Giunta del Comune di
Osimo determina le modalità attuative del coinvolgimento dei privati, nel rispetto dei seguenti
principi: 1) privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature, renderle
operative e metterle a disposizione dell’Ente cedendole a titolo gratuito, senza mantenere alcun
titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa; 2) l’Ente assume su di sé gli oneri
per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti. - Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune di Osimo e previa stipula di
apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza
all’Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle
immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale
le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale. - Nei casi di nuova urbanizzazione, in cui siano previste nuove strade classificate come pubbliche
o come private a uso pubblico, ovvero nei casi di interventi che prevedano radicali trasformazioni di
strade esistenti, il Tavolo Tecnico per la Sicurezza, istituito presso il Settore Territorio, è tenuto ad
effettuare una valutazione obbligatoria, tenuto conto di condizioni e caratteristiche dell’area, nonché
della tipologia stessa dell’intervento, in ordine alla necessità che il soggetto privato procedente
realizzi un sistema di videosorveglianza, che sorvegli l’ingresso e l’uscita della strada. Si applicano
le disposizioni di cui al comma 8.
Art 6 – Trattamento e conservazione dei dati - I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle
misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per
operazioni compatibili con tali scopi;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve
esigenze investigative di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai varchi lettura targhe
nonché esigenze correlate all’attività di istituto, e comunque per il tempo strettamente necessario
alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.
A r t . 7 – M o d a l i t à d i r a c c o l t a d e i d a t i - I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da
sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di
proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza. - Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero,
possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del
Comando di Polizia Locale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali,
eventualmente indicizzare le immagini.
3.1 segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la Centrale Operativa ubicata presso
il Comando di Polizia Locale, sotto la responsabilità del Designato al trattamento dei dati. - Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all’art. 6, comma 1, lett. d),
nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione
provvede in automatico alla loro cancellazione – ove tecnicamente possibile – mediante
sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.
Art. 8 – Utilizzo di particolari sistemi mobili.
A) Body Cam e Dash Cam - Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di
controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam
(telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della
Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali
di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell’ambito del D.lgs
51/2018 trattandosi di “dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di
prevenzione dei reati, di tutela all’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”. - Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da
somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, eon
specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a
disporre l’attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura
organizzativa e teenologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati
trattati.
B) Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole). - Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo
fototrappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. - Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito
provvedimento del Comandante. - Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità,
nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo
qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non
sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono
dall’obbligo di informazione, si prowederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica,
per l’informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
C) Altri strumenti di videoripresa - Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni
altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle
f i n a l i t à i s t i t u z i o n a l i . - In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per
l’esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. - In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con
particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e
al Codice della Navigazione. - Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito
provvedimento del Comandante.
A r t . 9 – A c c e s s o a i fi l m a t i . - Al di fuori dei diritti dell’interessato, di cui all’Art. 9 del presente regolamento, l’accesso ai
filmati della videosorveglianza è consentito nei casi e con le modalità previste dalla normativa
vigente. - Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al designato del trattamento dei dati di cui all’Art. 3 del
presente regolamento. - Per finalità di indagine, l’Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono acquisire copia
delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta. - Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini.
- Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati
possono essere richiesti ed acquisiti dall’organo di polizia stradale in capo al quale è l’istruttoria
r e l a t i v a a l l ‘ i n c i d e n t e . - Nell’ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a
norma dell’Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza
presentando specifica richiesta motivata al designato del trattamento dei dati, previa corresponsione
delle spese per il rilascio di copia digitale. Salvo l’ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati
si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione. - Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un
ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i
termini di Legge, per essere messi a disposizione dell’organo di Polizia procedente. La richiesta
deve comunque pervenire al designato entro i termini di conservazione previsti. Spetta all’organo di
polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati, che dovrà comunque
pervenire entro novanta giorni dalla data dell’evento, decorsi i quali i dati saranno distrutti. - In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l’addetto incaricato dal
designato del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati
e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire l’integrità dei dati stessi.
Art. 10 – Sicurezza dei dati - I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione
individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono
essere impartite dal Designato al trattamento dei dati. - In particolare l’accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito
esclusivamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale autorizzato dal
Comandante e agli autorizzati. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei
compiti istituzionali dell’Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente
regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali,
preventivamente individuato dal titolare o dal designato al trattamento. - Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o
rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione
degli impianti e di pulizia dei locali. - Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la
gestione del servizio di videosorveglianza nell’ambito degli operatori di Polizia Locale. - I preposti sono nominati tra gli Ufficiale ed Agenti in possesso della qualifica di agenti di
Pubblica Sicurezza in Servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di
Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. - La gestione e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli
organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi
dell’art. 55 del codice di procedura penale. - Con l’atto di nomina, ai singoli preposti vengono affidati i compiti specifici e le puntuali
prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi. - In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi,
sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti
o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall’art 2 del D.lgs 51/2018 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali.
Art. 12 – Disposizioni finali e Norma di rinvio - Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, cosi come individuato dal precedente art. 3. - Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 679/2016, al
D.Lgs. n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti
generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali
e alle indicazioni centrali del Ministero dell’Interno.
VEDI ALLEGATI
Ultimo aggiornamento
4 Luglio 2020, 02:54