Ordinanza: DIVIETO Dl SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA 5 G
Data:
26 Maggio 2020
ORDINANZA DEL SINDACO
Oggetto: DIVIETO Dl SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE DELLA TECNOLOGIA 5 G.
Rilevata primariamente:
l’alta incidenza e la priorità del principio di precauzione di cui all’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che si riferisce a un approccio alla gestione del rischio in base al quale, se vi è la possibilità che una data politica o azione possa danneggiare il pubblico o l’ambiente, e che se non c’è ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l’azione in questione non dovrebbe essere perseguita.
Premesso che:
• il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
• il 5G si basa su microonde a radio frequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette “onde millimetriche”, che comportano due applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radio frequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;
• le radio frequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
• il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche”, ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli sociosanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando I’ urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
• è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991, Havas 2006, 2010, Mc Carty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;
• altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
• il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l’Assemblea del Consiglio d’Europa con la Risoluzione n. 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere I’elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
• attende al Sindaco di accertarsi nelle competenti sedi, delle conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;
• compete al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all’art.32 della Costituzione ed al principio generale di precauzione, sancito dal diritto comunitario nonchè dall’art. 3-ter del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili, per i cittadini, adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;
• nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato l’esposizione alle radio frequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli Schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate: nello studio dell’NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;
Rilevata la proposta di Legge della Regione Marche n. 356/2020 ad oggetto “Norme in materia di impianti 5G Modifica alla legge regionale 30 marzo 2017 n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)” ed in particolare l’articolo 1 che prevede per l’installazione o modifica di ciascun impianto radioelettrico che utilizzi la tecnologia 5G, il parere tecnico dell’ARPAM che è rilasciato previa acquisizione di specifico parere delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta”;
Vista la mozione approvata dal Consiglio Regione delle Marche nella seduta del 18 febbraio 2020 che impegna, fra l’altro, il Presidente e la Giunta Regionale, a disporre che l’ARPAM prima del rilascio di pareri, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 30 marzo 2017, n. 12, su installazioni con tecnologia 5G, acquisisca preventivamente i pareri delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta;
Tenuto presente che il Comune di Osimo sta predisponendo il nuovo Piano Comunale per la localizzazione delle Antenne di telefonia mobile previsto dall’articolo 6 della L.R. n. 12 del 30 marzo 2017 della Regione Marche e le restrizioni territoriali già ivi presenti e cogenti;
Considerato il primario e riconosciuto principio di precauzione che giammai può consentire utilizzi, istallazioni o sperimentazioni che, in attesa della più restrittiva normativa regionale, si manifestino come di maggiore esposizione a potenziali ed eventuali rischi la popolazione interessata o quantomeno si rappresentino con minore tutela procedimentale rispetto alla prospettata novella;
Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 11, della Legge n. 241/1990;
Visto l’articolo 174, comma 2, del T.U.E.L.;
Visto l’articolo 3-ter, del D. Lgs. n. 152/2006;
Visto l’articolo 50 del D. Lgs. 267/2000;
Per le suddette motivazioni;
ORDINA
• di vietare a chiunque l’installazione, l’utilizzo e la sperimentazione del 5G sul territorio del Comune di Osimo, sino all’adozione del nuovo Piano Comunale per la localizzazione delle Antenne di telefonia mobile previsto dall’articolo 6 della L.R. n. 12 del 30 marzo 2017 ed in attesa della modifica alla legge regionale 12/2017 che introduce l’acquisizione da parte dell’ARPAM, dei pareri delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la salute della popolazione esposta, prima del rilascio di pareri su installazioni e modifica di ciascun impianto radioelettrico che utilizzi la tecnologia 5G.
• la presente ordinanza è a valere anche nei procedimenti autorizzativi in atto.
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata:
- all’Albo Pretorio on-line;
- sul sito Web comunale;
e che sia trasmessa a:
• Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni info@agcom.it;
e, p.c.
• Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it;
• Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it;
• Ministro della Salute: segreteriaministro@sanita.it;
• Ministro dello Sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it;
• Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it;
• Ministro dell’Interno: caposegreteria.ministro@interno.it.
• Presidente della Regione Marche;
• Presidente del Consiglio della Regione Marche;
• ARPAM arpam@emarche.it;
• ASUR MARCHE, Area Vasta n. 2;
AVVERTE
che avverso il presente atto è ammesso ricorso:
– entro 60 gg dalla scadenza del termine della pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche di Ancona nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. 104/2010;
– entro 120 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199;
Dalla Residenza Comunale 26.05.2020
Il Sindaco
Dott. Simone Pugnaloni
Ultimo aggiornamento
12 Agosto 2020, 08:51